1 Costituzione
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E’ costituita l’associazione “Harambee organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in breve denominabile associazione Harambee Onlus.
2 Sede
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L’Associazione ha sede in Calcinate (BG),viale delle Betulle, 1
3 Oggetto e Scopo
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L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa, nascendo da un forte auspicio di integrazione razziale in una prospettiva interculturale, rivolge la propria attenzione in modo prevalente ai paesi dell’Africa, primi destinatari di progetti e di aiuti volti a promuovere nelle popolazioni locali lo sviluppo umano nella sua integralità. A tal fine l’associazione, ricercando fondi a ciò necessari, vuole sensibilizzare la popolazione circa l’importanza della beneficenza, da realizzare attraverso lo strumento delle adozioni a distanza, delle microrealizzazioni finalizzate all’autosviluppo locale e dei gemellaggi con paesi mondiali in via di sviluppo. Inoltre essa, tramite l’allestimento di mostre, l’organizzazione di viaggi formativi e di sottoscrizioni e la redazione di bolletini informativi, intende diffondere la conoscenza della cultura, dell’arte degli usi e costumi dei popoli dei continenti a Sud del mondo.
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L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
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L’associazione può emettere “titoli di solidarietà”
4 Patrimonio ed entrate dell’associazione
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Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
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Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire 1.200.000 versate come segue dai fondatori stessi: lire 50.000 da ogni socio fondatore
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Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
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dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiranno o sosterranno l’associazione
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dei redditi derivanti dal suo patrimonio
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degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionali e connesse
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Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo annuale da parte di chi intende aderire all’associazione.
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I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
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Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
5 Fondatori, soci, sostenitori, benemeriti e beneficiari dell’associazione
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Fanno parte dell’associazione:
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i fondatori;
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i soci dell’associazione;
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i sostenitori dell’associazione;
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i sostenitori benemeriti;
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i beneficiari dell’associazione.
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L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
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L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
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Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.
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Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
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Sono sostenitori dell’associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione o che in altro modo aderiscono alle iniziative dell’associazione stessa.
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Sono sostenitori benemeriti coloro che effettuano versamenti importanti al fondo di dotazione o che in altro modo aderiscono con significativo impegno alle iniziative dell’associazione stessa.
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Sono beneficiari dell’associazione i soggetti destinatari dei progetti e degli interventi che la stessa elabora e si propone di portare a compimento.
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Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
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Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
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Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi dell’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui viene notificato al consiglio direttivo.
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In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo della notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
6 Organi dell’associazione
1. Sono organi dell’associazione:
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l’assemblea degli aderenti all’associazione;
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il presidente del consiglio direttivo;
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il presidente onorario;
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il consiglio direttivo;
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il collegio dei revisori dei conti;
7 Assemblea
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L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione.
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L’assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). Essa inoltre:
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provvede alla nomina del consiglio direttivo e del suo presidente;
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provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti;
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delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
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delibera sulle modifiche al presente statuto;
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approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
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delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati;
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delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio
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L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno il dieci per cento degli aderenti o da almeno la metà dei consiglieri.
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Perché l’assemblea sia validamente costituita è necessario un numero di soci pari al cinquanta per cento più uno in prima convocazione, un numero di soci pari ad un terzo in seconda o successive convocazioni.
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Il presidente provvede alla nomina del segretario.
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L’assemblea delibera a maggioranza assoluta.
8 Il consiglio Direttivo
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L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, compresi il presidente, il vice presidente ed il segretario. I consiglieri rimangono in carica tre anni salvo revoca o dimissioni. Al consiglio direttivo spetta la straordinaria amministrazione. Il presidente onorario è membro effettivo del consiglio direttivo e non è calcolato ai fini della composizione di cui al comma precedente.
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Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto o di incarichi speciali.
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Il consiglio direttivo delibera, a maggioranza assoluta, sulle attività proposte dal presidente e ratifica quelle da lui compiute nei casi di necessità ed urgenza; quando alle deliberazioni partecipi anche il presidente onorario, il voto di quest’ultimo prevale in caso di parità di voti.
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Per le convocazioni, le riunioni, le deliberazioni e le comunicazioni, i membri del consiglio direttivo ed il suo presidente possono utilizzare, compatibilmente con le esigenze del caso e di legge, mezzi di comunicazione a distanza quali possono essere (elencati a puro titolo esemplificativo) le videoconferenze, internet, fax, E-mail etc.
9 Il Presidente
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Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
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Al presidente dell’associazione o a chi lo rappresenta compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal case deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
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Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
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Il presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
10 Collegio dei Revisori dei Conti
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collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo)
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L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
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Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
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I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
11 Libri dell’associazione
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Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione
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E’ prevista la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei sostenitori l’associazione, gli indirizzi e tutto quanto è ritenuto utile per la gestione di comunicazioni e dei rapporti fra i sostenitori e l’associazione stessa. I dati e le informazioni verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla legge n° 675 del 1996 recante norme sul trattamento dei dati personali e tutela della privacy.
12 Bilancio Consuntivo e Preventivo
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Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
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Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
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Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
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Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
13 Avanzi di Gestione
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All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
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L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
14 Scioglimento
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In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
15 Clausola Compromissoria
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Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Bergamo
16 Legge Applicabile
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Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.
Calcinate lì, 16.06.1999
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Angelini Claudio
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Angelini Elena
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Ari Antonella
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Bagini Ivana
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Belloli Roberta
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Berti Davide
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Bettinelli Emanuele
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Bettini Paola
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Casartelli Marco
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Cortesi Bernardo
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Facchinetti Gloria
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Franzoni Ugo
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Gastoldi Antonio
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Gherardi Rosanna
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Marchetti Eleonora
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Morbis Daniela
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Moretti Ester
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Ortobelli Maurizio
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Resmini Agostino
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Signorelli Mariangela
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Terzi Ezio
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Zanni Davide
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Zanni Gabriele
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Zanni Giovanni